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Il Bonus Gas è la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale riconosciuta a quei clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico.
L’estensione del meccanismo di compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas naturale è stata prevista dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Hanno diritto al bonus sociale gas tutti i clienti domestici che hanno un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti:
Ogni nucleo familiare che ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, gas e idrica.
I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Il bonus può essere riconosciuto solo per i clienti titolari di forniture servite da gas naturale trasportato da reti di distribuzione.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale cd. clienti domestici diretti, sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali i cd. clienti domestici indiretti.
Il bonus gas può essere riconosciuto anche a quei soggetti titolari sia di una fornitura individuale (ad esempio: per l’acqua calda e la cottura cibi) sia di una fornitura centralizzata (ad esempio per il riscaldamento), purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per l’accesso.
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda (Ai sensi del D.L. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 2019.)
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere il bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF ma sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Qualora vi siano le condizioni per il riconoscimento del bonus, l’INPS invierà i dati dell’avente diritto al SII (Sistema Informativo Integrato) che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità e gas. Il nuovo sistema permetterà di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.
Per Maggiori informazioni consulta il sito: www.arera.it/it/bonus_gas.htm
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente da ARERA.
Il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Se ne può chiedere il rinnovo circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2018 al 31-12-2018, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2018 al fine di garantire la continuità dell’erogazione), nel caso in cui le condizioni di disagio economico persistano.
Ogni variazione del reddito o del nucleo familiare non varia l’importo del bonus durante i 12 mesi di godimento. Un aumento o una diminuzione del reddito o del numero dei componenti potrà, eventualmente, incidere al momento del rinnovo della domanda per ottenere il bonus.
In alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione l’erogazione del bonus può essere interrotta, come ad esempio:
In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.arera.it
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